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Vecchio 24-10-2004, 12:12   #1
Felice R.
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Un pò di chiarezza sulla legge Urbani...

Copio questo articolo da http://www.freenfo.net/article770-fa...ge-urbani.html perchè mi ha davvero chiarito un sacco di cose sulla legge urbani, e siccome ci possono essere altre persone che come me non hanno le idee molto chiare, questo è l'unico posto dove è spiegato in maniera motlo semplice.


Copia privata, download di brani musicali, condivisione di file via P2P, grandi condivisori, uso personale, aggravanti, la posizione dell'on. Carlucci… Cosa si rischia in concreto?

Leggendo nei forum collegati agli interventi di altri Autori pubblicati da PI ho letto, ultimamente, mille idee, mille teorie. Alcune, secondo me, piuttosto infondate, se non fantasiose. Le più recenti dichiarazioni dell'On. Carlucci mi hanno sconcertato ancor di più.
Vorrei, con queste mie note spero non troppo complicate, riassumere, dunque, le mie idee per punti distinti, sperando di non essere scambiato per il solito avvocato presuntuoso.


Copia personale e copia privata
Contrariamente a quello che si può (o che si vuole…) pensare, copia personale e copia privata non sono concetti coincidenti. La copia personale (l'unica totalmente lecita perché collegata all'equo compenso, il "sovrapprezzo" imposto sui supporti vergini e sull'hardware) consiste nella copia realizzata, personalmente (non da terzi) dal legittimo fruitore (colui, ad esempio, che possiede legittimamente il CD originale) e non destinata alla cessione. Visto da un'altra prospettiva, l'equo compenso non "compensa" (perdonate il bisticcio) i diritti non fruiti a seguito di una copia "piratata" (cioè quella realizzata senza partire da un originale legittimamente posseduto o, peggio, venduta).
Ben più ampio è il concetto di copia privata, quella cioè, semplicemente destinata alla fruizione privata, a prescindere da quanto sopra. Colui che, ad esempio, scarica (dunque riproduce) un mp3 senza possederne l'originale anche solo per goderselo in casa propria commette un illecito (normalmente amministrativo, come vedremo).

Downloader vs. Uploader
C'è differenza? Astrattamente sì, e ciò vale sia per l'aspetto tecnico che per quello giuridico. Anticipo che il download per uso personale non è punito penalmente, mentre l'upload (che il legislatore chiama "comunicazione al pubblico mediante immissione nelle reti telematiche") ha la sua rilevanza penale.
Ma è anche vero che taluni sistemi (es.: Emule) impongono, tecnicamente, la condivisione di quello che si sta scaricando (i download parziali) e che certi àmbiti pretendono la messa in condivisione di una certa quantità di materiali (es: gli hub di DC++), per la verità non necessariamente protetti dal copyright. Dunque la non perfetta distinzione tra downloader e uploader, con i suoi riflessi giuridici di cui oltre.

Heavy uploader
Non ha molto senso - giuridico - distinguere tra piccoli e grandi condivisori. Le disposizioni specifiche sul file sharing (art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis, l.d.a. - e non ne rilevano altre) non distinguono. Al più - ma questo, oltre ad essere ovvio, non presenta veri profili giuridici - l'heavy uploader sarà più facilmente notato da chi ha interesse a perseguire il fenomeno del file sharing illegale.
Può, invece, aver senso parlare di grande duplicatore (se con il download si compie una riproduzione), ma soltanto se lo fa per uso non personale (vi è un'apposita aggravante - art. 171-ter, comma 2, lett. a - che fa riferimento alla quantità di opere riprodotte).

Dolo di profitto, dolo di lucro e risparmio di spesa
Della differenza tra i due concetti si è molto parlato perché, attraverso gli anni e ben prima della più recente legislazione sul file sharing, gli illeciti penali in tema di software sono passati dall'originario regime di lucro a quello di profitto (con la legge 248/2000), già previsto per le banche di dati. Da qui, una certa giurisprudenza peraltro formatasi sulla scorta di quanto concluso in ordine ai reati contro il patrimonio (es.: furto).
Ma che differenza c'è, in pratica? Basta immaginare due cerchi concentrici: il profitto di raggio più ampio, dentro il lucro. Quest'ultimo consiste in un vantaggio patrimoniale diretto (es.: danaro), mentre al di fuori del suo perimetro stanno le soddisfazioni anche soltanto morali.
Dunque, in buona sostanza, persegue un fine di lucro chi, ad esempio, ha intenzione di fare commercio di ciò che scarica.
E il tanto menzionato risparmio di spesa? Secondo la giurisprudenza, diventa lucro soltanto in ambito imprenditoriale, dove si fa un bilancio in cui il risparmio si traduce, contabilmente, in un maggiore utile (perché non abbattuto dalla spesa di acquisto). Ma è chiaro che chi scarica anche senza intenti lucrativi, lo fa, quanto meno, per profitto (dunque, sebbene rientrante in quest'ultimo concetto, il risparmio di spesa non ha molto senso perché assorbito, appunto, dal più ampio fine di profitto).

Uso personale
È il punto fondamentale della disciplina perché è il vero discrimine tra penale ed amministrativo, almeno per il download.
L'uso personale è quello che rimane, appunto, nell'àmbito della sfera personale. La persona che scarica per mas*****zarsi una compilation da ascoltare in auto, non commette reato. Diversamente, se il download è destinato ad una fruizione pubblica (non necessariamente in previsione di un qualche vantaggio economico) è passibile della sanzione penale.
L'uso personale ha, dunque, senso soltanto per il download, non per l'upload che, naturalmente, va al di là della sfera dell'agente. E, infatti, il legislatore, parlando della comunicazione, ha omesso ogni riferimento all'uso personale.

...

Cosa si rischia in concreto?
Premesso che non mi stancherò mai di dire che il file sharing, di per sé, non è illegale perché tutto dipende da cosa si scambia (opere protette o meno), ma che quando si parla di opere protette (sottoposte a copyright) c'è sempre una sanzione (ed a prescindere dalle azioni civili che si possono subire), occorre dire che il semplice downloader che scarichi per uso personale può rischiare soltanto una sanzione amministrativa (art. 174-ter l.d.a.), mentre l'uploader può incorrere in sanzioni penali perché l'uso personale non ha senso se si "comunica" ad altri e, infatti, non è contemplato nelle novità introdotte con la più recente legislazione.
L'inesistenza di sanzioni penali per il mero downloader mi lascia, francamente, molte perplessità sulle dichiarazioni dell'on. Carlucci. La parlamentare, infatti, si è aggiunta alla schiera di coloro che vorrebbero evitare il carcere per il ragazzino che scarica qualche canzone (per la verità, non vi sono particolari differenze giuridiche se il dowloader è un maggiorenne).

Come visto, il ragazzino tanto a cuore ai nostri politici già oggi non rischia una condanna penale e, d'altro canto, proprio l'on. Carlucci, in Commissione, aveva proposto l'abbassamento del dolo (da lucro a profitto) pur dichiarando di voler lasciare fuori gli usi personali.

Il fatto è che, come già osservato, non sempre è possibile distinguere, in concreto, tra download e upload. A questi caso specifico (sebbene comune) voglio sperare si riferisse l'on. Carlucci. Ma non dimentichiamoci che, secondo il testo della legge, download per uso personale e upload sono trattati astrattamente in modo molto differente.

Felice R. non è collegato   Rispondi Citando
Vecchio 27-10-2004, 10:36   #2
Exnovo
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Età: 31
Messaggi: 238
Potenza rep: 9 Exnovo ha Reputazione Nulla --> Liv. 0
Mettete l'ADSL che scaricate a mille!!! Mettete la fibra ottica...mettete sto cazzo...ci riempiono di pubblicità per essere veloci su internet...veloci per fare cosa? per aprire i siti?
Exnovo non è collegato   Rispondi Citando
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